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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge allegato alla presente circolare (D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”) che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Tra le misure previste e adottate è compreso l’obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute, allegata. E’ possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigienico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa. La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,n. 74” (sanzione pecuniaria). La Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell’allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l’effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Si trasmettono, in allegato, i link dei documenti fondamentali per la ripresa in sicurezza :

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n.111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

2. Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19.

 

Si confida e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria CANOSA

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/1993 art.3 c.25

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