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Obiettivi accessibilità

Premessa

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti  informatici. L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti  disabili agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che “la  Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai  relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E’  tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica  amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio  di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione”.

Il recente decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”  (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 – Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla  legge 17 dicembre 2012, n. 221 (S.O. n. 208, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294)  apporta alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”.

In particolare l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, del  decreto legge n. 179/2012 prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle  postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce  l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi  annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e  di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi  medesimi.

La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici,  nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni  fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie  assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle  pubbliche amministrazioni.

Con il richiamo all’inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre  2012, n. 179, si rende necessario che quest’ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore 2 (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato  rispetto delle norme.