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Circolare n.66: Valutazione per i genitori

Gentilissimi genitori,

il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 sulle Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a cui hanno fatto seguiti i due decreti ministeriali attuativi nn. 741 e 742 del 3 ottobre 2017, ha introdotto alcune modifiche che hanno effetto già a partire dall’anno scolastico 2017/2018 e che riguardano principalmente:

1. la valutazione degli apprendimenti e del comportamento per gli alunni del primo ciclo;

2. il rilascio della certificazione delle competenze;

3. lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo per le classi terze della secondaria di I grado.

1. La valutazione degli apprendimenti e del comportamento avverrà secondo criteri e modalità deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

La valutazione periodica e finale, che continuerà ad essere espressa in decimi, sarà integrata dalla descrizione del processo formativo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Per quanto concerne, invece, la valutazione del comportamento, essa sarà espressa attraverso un giudizio sintetico sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado e i cui descrittori sono visibili sul sito della scuola, come allegato al PTOF.

Per quanto riguarda i criteri di ammissione alla classe successiva,

- nella scuola primaria, è prevista l’ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, in sede di scrutinio finale si può decidere la non ammissione alla classe successiva. Tale scelta è assunta all’unanimità.

- nella scuola secondaria di I grado, l’ammissione è prevista anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Si è ammessi alla classe seconda o terza anche se in sede di scrutinio finale è attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri approvati dal collegio dei docenti, può prevedere la non ammissione alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

2. A conclusione della scuola primaria e al termine del primo ciclo, insieme al diploma finale, sarà rilasciata una certificazione delle competenze con riferimento alle competenze chiave europee; è previsto un modello unico nazionale di certificazione, accompagnato – ma solo per la certificazione conclusiva del 1° ciclo – da una sezione a cura dell’INVALSI con la descrizione dei livelli conseguiti distintamente nelle Prove nazionali in italiano e matematica, e da una certificazione rilasciata dal medesimo Istituto circa le abilità di comprensione della lingua inglese.

 

3. Per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, è necessario:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale,

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;

- aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI, le quali, come già comunicato nella circolare n. 55, non fanno più parte dell’esame e saranno effettuate nel mese di aprile attraverso l’uso dei computer.

È prevista la non ammissione all’Esame di Stato, nel rispetto dei criteri deliberati dal collegio dei docenti, anche in presenza dei tre requisiti sopra citati, qualora ci sia un parziale e/o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Il voto di ammissione verrà attribuito sulla base del percorso triennale effettuato da ciascun alunno, secondo i criteri e le modalità definita dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, sarà espresso in decimi.

L’Esame di Stato si articolerà in 3 prove scritte (e non più 5):

- Italiano;

- Matematica;

- Lingue straniere: è un’unica prova distinta in due sezioni: Inglese (livello A2), Seconda lingua comunitaria (livello A1). Il voto dovrà essere unico (non deriva da una media)

e in un colloquio orale.

Per ogni prova verrà assegnato un voto in decimi. Il voto finale verrà assegnato per il 50% dal voto di ammissione e per il 50% dalla media dei voti delle tre prove scritte e del colloquio orale.

Non ci sarà più un Presidente esterno di commissione, ma a presiedere sarà il Dirigente scolastico o un suo delegato.

I docenti Funzione strumentale Area Valutazione Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Veronica Diomede prof. Giovanni Simoneschi

ins. Andrea D’Aloise (firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

 

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