Scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado - via dei Torriani, 44 - 00164 ROMA - tel. 06 66 000 349 - fax 06 66 040 665 - ambito territoriale Lazio 0007 -Distretto scolastico 24 - codice meccanografico RMIC8FW00E - codice fiscale 97712890587 - e-mail RMIC8FW00E@istruzione.it - PEC RMIC8FW00E@pec.istruzione.it
Si comunica che è stata emanata la circolare (C.M. 28_ del 10/01/2014) sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo per il prossimo anno scolastico 2014/2015, di cui di seguito si offre una sintesi.
1) individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro”);
2) accedere al sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR, dal sito della scuola (www.icviatorriani.gov.it) o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it, e completare la procedura di registrazione indicando una casella di posta elettronica. Questa operazione si può effettuare a partire dal 27 gennaio 2014.
3) sullo stesso portale “Iscrizioni on Line” compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
Iscrizioni alla scuola dell’infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2014 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2014 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2015.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2014 e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto.
Si rammenta che non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2015.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004.
Le scuole comunicheranno, per iscritto, agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle domande. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.
Iscrizioni alla scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno). L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.
Iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado
Per l’anno scolastico 2014/2015 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Con riferimento agli Istituti comprensivi, non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare apposita istanza direttamente alla scuola secondaria di primo grado statale viciniore, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il dirigente dell’istituzione scolastica autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella modalità dell’istruzione parentale.
Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli alunni soggetti all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Si comunica che purtroppo non sarà possibile attivare la sezione musicale presso la scuola secondaria di 1° grado.
Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010. Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.
Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza.
Obbligo di istruzione e modalità di assolvimento
Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011 come di seguito precisato al punto 2.B).
I dieci anni dell’obbligo si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per l’istruzione e formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l’esame di idoneità.
Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.
Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l’istruzione parentale, potranno assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità:
iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008,n.133), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.
Al solo fine di aiutare nella compilazione della domanda on line che richiede obbligatoriamente il codice meccanografico, si comunica di seguito il codice meccanografico e la denominazione delle scuole primarie e della scuola secondaria di 1° grado di questo Istituto Comprensivo e le scuole secondarie di secondo grado del distretto 24°. Per quello delle altre scuole, rivolgersi in Segreteria.
SCUOLA PRIMARIA “A. CELLI” – codice meccanografico RMEE8FW01L
SCUOLA PRIMARIA “I. PIZZETTI” – codice meccanografico RMEE8FW02N
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “R. VILLORESI” – codice meccanografico RMMM8FW01G