Navigazione veloce

Iscrizioni classi prime a.s. 2015/2016

 

Si comunica che è stata emanata la circolare (CIRCOLARE_N.51 del 18/12/2014) sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per il prossimo anno scolastico 2015/2016, di cui di seguito si offre una sintesi.

 

  • Il termine di scadenza per le  iscrizioni è fissato al 15 febbraio 2015. Le domande possono essere  presentate dal giorno 15 gennaio 2015.
  • le iscrizioni dovranno  essere effettuate esclusivamente   on line. Sono escluse da tale   procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 12 gennaio 2015.
  • Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on  line devono:

1)   individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del portale  “Scuola in Chiaro”);

2)   accedere al sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR, dal sito della scuola (www.icviatorriani.gov.it) o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it,  e completare la procedura di registrazione indicando una casella di posta elettronica. Questa operazione si può effettuare a partire dal 12 gennaio 2015.

3)   sullo stesso portale “Iscrizioni on Line” compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema

  • In caso di genitori separati o divorziati, se   l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on line      deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno   scolastico.
  • Il sistema “Iscrizioni on line” si farà  carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La   famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento  seguire l’iter della domanda inoltrata.
  • Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto  per le famiglie prive di strumentazione informatica.
  • Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. In  considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande  rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario  indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai  criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie,      in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono  indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di   proprio gradimento. In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva  della domanda da parte di una delle scuole indicate.
  • Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate  nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione      alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciatadalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale. Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente      di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
  • Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line,      devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da  parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
  • Per gli alunni con cittadinanza non italiana si  applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con      cittadinanza italiana.
  • La facoltà di avvalersi o non avvalersi  dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori  (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il  diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

 Iscrizioni alla scuola dell’infanzia

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica prescelta.

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2015 il terzo anno di età.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004.

Le scuole comunicheranno, per iscritto, agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle domande. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.

 Iscrizioni alla scuola primaria

 I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:

 

  • devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2015;
  • possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2015 e comunque entro il 30 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. >Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2015.
  • esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno). L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare apposita istanza direttamente alla scuola primaria statale viciniore, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il dirigente dell’istituzione scolastica autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella modalità dell’istruzione parentale.

 

 Iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado

Per l’anno scolastico 2015/16 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.

Con riferimento agli Istituti comprensivi, non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare apposita istanza direttamente alla scuola secondaria di primo grado statale viciniore, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il dirigente dell’istituzione scolastica autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella modalità dell’istruzione parentale.

Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli alunni soggetti all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010. Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.

Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.

Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza.

 Obbligo di istruzione e modalità di assolvimento

Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011 come di seguito precisato al punto 2.B).

I dieci anni dell’obbligo si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per l’istruzione e formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l’esame di idoneità.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l’istruzione parentale, potranno assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità:

  • iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

  • iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008,n.133), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.

 

Al solo fine di aiutare nella compilazione della domanda on line che richiede obbligatoriamente il codice meccanografico, si comunica di seguito il codice meccanografico e la  denominazione delle scuole primarie e della scuola secondaria di 1° grado di questo Istituto Comprensivo.  

SCUOLA PRIMARIA “A. CELLI” – codice meccanografico RMEE8FW01L

SCUOLA PRIMARIA “I. PIZZETTI” – codice meccanografico  RMEE8FW02N 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “R. VILLORESI” – codice meccanografico  RMMM8FW01G

  

 

 

Non è possibile inserire commenti.