Accesso nell’edificio scolastico – accoglienza – vigilanza
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Oggetto: D. Lgs. 81/08 – Accesso nell’edificio scolastico – accoglienza – vigilanza
Si ricorda che l’accesso e la permanenza negli edifici scolastici e nelle loro pertinenze esterne è strettamente riservata al personale, agli allievi e ad eventuali fornitori di servizi sussidiari all’attività scolastica.
Possono accedere, nei luoghi appositamente deputati e per il tempo strettamente necessario, i genitori o gli affidatari degli allievi per partecipazione agli organi collegiali, richiesta informazioni, colloqui con gli insegnanti e disbrigo pratiche amministrative.
Al fine di avere il controllo degli accessi e delle presenze è fatto obbligo di
- mantenere chiuso il cancello o portone d’accesso all’edificio o alle sue pertinenze esterne;
- non consentire l’accesso e la permanenza non autorizzata di estranei nelle aule, negli altri locali scolastici e nelle pertinenze esterne dell’edificio.
Il collaboratore scolastico in servizio in guardiola, secondo le disposizioni impartite:
- accoglie ed identifica i soggetti esterni;
- fornisce le informazioni richieste;
- soddisfa le eventuali esigenze o indirizza verso gli uffici o le unità di personale competenti.
Al termine delle lezioni o in caso di richiesta di uscita anticipata dello studente minore va verificata la presenza di un genitore/affidatario che ne assuma la vigilanza o, in assenza di questi, che ci sia espressa autorizzazione scritta da parte dello stesso genitore/affidatario.
E’ bene ricordare che la previsione di lasciar uscire un minore al di sotto dei 14 anni senza la presenza di un genitore o delegato, in caso di danni subiti dal minore o da lui causati, potrebbe configurare il reato di omessa custodia di minore anche in presenza di eventuali “liberatorie” da parte del genitore o affidatario.
Il personale dipendente, ed in particolare quanti, in relazione all’attività svolta o agli incarichi assegnati, esercitano funzioni di Preposto, dovranno vigilare disciplinando i movimenti delle classi o dei gruppi, al fine di evitare affollamenti, corse, spinte ecc.; in particolare
- nel transito sulle scale e/o luoghi a rischio di caduta;
- in prossimità di dislivelli non sufficientemente protetti (gradoni, ballatoi, pianerottoli ecc);
- nei luoghi con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non protetti, finestre con apertura verso l’interno o porte con apertura verso l’esterno, strutture sporgenti, arredi con spigoli vivi ecc.
Prestando attenzione alle uscite, anche autorizzate, di singoli o gruppi di studenti dalle aule, l’insegnante richiederà, se necessario, la collaborazione del collaboratore scolastico più vicino; la presenza del collaboratore è richiesta anche in caso di momentanea assenza del docente.
L’insegnante porrà particolare cura negli impegni di vigilanza sul proprio gruppo-classe durante l’intervallo destinato alla ricreazione e durante le uscite, seguendo le indicazioni impartite dal datore di lavoro.
Nelle attività didattiche nelle quali sia previsto, da parte degli studenti, l’impiego di strumenti o dispositivi di lavoro, occorre sempre:
- valutare il rischio di un possibile uso improprio, in relazione anche alla età dell’allievo ed episodi di pericolo già verificatisi
- verificare periodicamente lo stato di efficienza dei dispositivi di protezione
- correggere gli eventuali usi impropri, anche potenziali, da parte degli studenti
Vernici, solventi e prodotti tossici o pericolosi, se espressamente indispensabili per le attività didattiche, dovranno essere sempre manipolati dal personale scolastico.
Le attività svolte nei laboratori hanno carattere dimostrativo-didattico, pertanto, anche nei casi in cui gli allievi sono chiamati ad operare direttamente, le operazioni devono svolgersi sempre sotto la guida e la vigilanza dei docenti e dei loro collaboratori.
Nelle attività motorie e nelle discipline nelle quali si fa uso di attrezzi, dispositivi e materiali potenzialmente fonti di rischio, i docenti
- adeguano gli esercizi all’età e alle caratteristiche strutturali della palestra o degli altri luoghi utilizzati oltre che alle caratteristiche individuali degli allievi;
- controllano, prima dell’uso, gli attrezzi e i dispositivi di protezione collettiva e individuale eventualmente necessari;
- impartiscono preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione degli esercizi;
- danno spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti, quando l’attività motoria comporta, per sua natura, particolari rischi;
- evitano di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità delle persone