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Norme generali – prevenzione del rischio incendio

A tutto il personale

 

 

Oggetto: D. Lgs. 81/08 – Norme generali di esercizio dell’attività – prevenzione del rischio incendio

 

 

Si riportano di seguito le principali norme di esercizio dell’attività, cui tutto il personale è tenuto ad attenersi:

  • Tutte le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono essere mantenute sgombre in permanenza, con particolare riferimento ai percorsi verso le scale esterne e le uscite di emergenza.
  • È fatto obbligo di non compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza durante i periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio delle lezioni.
  • Mettere al corrente gli alunni dei punti di raccolta da raggiungere in caso di pericolo.
  • È fatto divieto di fumare.
  • Chiunque verifichi la manomissione o inefficienza, anche temporanea, delle attrezzature e gli impianti di sicurezza (impianto luci emergenza, idranti, estintori, ecc.) è obbligato a darne comunicazione immediata al Dirigente o all’Addetto al SPP di plesso.
  • Tutti i lavoratori e gli utenti dell’edificio devono tenersi aggiornati sulle misure di prevenzione adottate, Piano di Esodo, predisposto dalla Direzione;
  • Gli incaricati di plesso dovranno verificare la corretta revisione semestrale dei dispositivi di protezione antincendio (estintori).
  • In caso di pericolo grave ed imminente è necessario che i lavoratori abbandonino l’edificio mettendo in salvo gli alunni a loro affidati; particolare attenzione dovrà essere posta nella gestione delle emergenze in presenza di disabili, motori o psichici, per i quali è stato individuato un incaricato che lo accompagnerà al punto di raccolta.
  • Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fare uso di fiamme libere (laboratori, biblioteca, ecc.).
  • I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati, se non in locali appositi con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
  • Nei locali della scuola non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l’attività didattica e di ricerca.
  • Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, creando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a cm 90, le scaffalature dovranno essere distanti circa cm 60 dall’intradosso del solaio di copertura.
  • Si raccomanda ai lavoratori di adottare cautela nella conservazione delle chiavi degli ambienti che devono essere in ogni momento accessibili in caso di emergenza.